Gli organi collegiali
dell’Associazione e le assemblee ordinarie di Sezione devono essere convocati
quando lo richieda il segretario dell'organo immediatamente superiore. Ove non
provveda entro trenta giorni il Segretario richiedente potrà effettuare direttamente
la convocazione.
Art. 35
(Impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione,
provinciale e regionale)
In caso di inadempimento, di dimissioni
o di decadenza del Segretario di Sezione, provinciale e regionale, i rispettivi
comitati sono convocati entro trenta giorni, dal primo degli eletti fra i
componenti in carica, allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio
segreto e maggioranza dei 2/3 dei componenti, nella prima votazione, ed a
maggioranza assoluta nella successiva. La seconda votazione deve svolgersi
entro otto giorni dalla prima. Qualora nessun candidato sia eletto, la
Direzione dell'organo superiore nomina un commissario per la convocazione delle
assemblee e dei relativi congressi la cui elaborazione deve avvenire entro due
mesi.
Art. 36
(Gestioni commissariali)
In caso di scioglimento degli organi
dell’associazione, la durata della gestione commissariale non può eccedere i
sei mesi e può essere rinnovata una sola volta per gravi e provate ragioni.
Alla scadenza del termine della gestione
commissariale, in caso di mancato rinnovo dell'organo, si deve provvedere alla
nomina di un commissario incaricato di procedere agli adempimenti relativi al
rinnovo dell'organo medesimo.
Art. 37
(Gli organi consultivi e ausiliari)
Gli organi dell’Associazione
istituiscono commissioni di settore, gruppi di lavoro e consulte in relazione
alle concrete esigenze di approfondimento di temi di interesse generale e
locale, nonché di presenza politica e amministrativa dell’associazione.
TITOLO QUARTO
Garanzie Statutarie
Art. 38
(Organi di garanzia
statutaria)
Sono
organi di garanzia statutaria:
a) la
commissione centrale per il controllo del tesseramento (artt. 9-10-11-12)
b) la
commissione centrale per le garanzie statutarie;
Art. 39
(Competenze della commissione centrale per le
garanzie statutarie)
La
commissione centrale per le garanzie statutarie decide:
a) sui
ricorsi contro l’elezione degli organi centrali dell’associazione;
b) sui
ricorsi avverso atti di organi regionali, provinciali e comunali;
c) sui
ricorsi contro l'elezione di organi regionali, provinciali e sezionali;
Art. 40
(Elezione della
commissione centrale per le garanzie statutarie)
La commissione centrale per le garanzie statutarie è formata da 5
membri effettivi e 2 supplenti ed è
eletta dal Congresso Regionale a scrutinio segreto. Ogni delegato può votare
tre candidati.
Risultano eletti come effettivi i primi 5 candidati che ottengono
il maggior numero di voti e come supplenti i 2 che li seguono in graduatoria.
I membri effettivi in caso di impedimento, di dimissioni o di
decadenza, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la
graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Nella prima seduta la
commissione elegge, fra i propri componenti effettivi ed a maggioranza
semplice, il proprio Presidente.
Art. 41
(Ricorsi per
violazioni dello Statuto e dei regolamenti)
Il socio e gli organi dell’associazione possono proporre ricorso
per violazione dello Statuto e dei regolamenti alla commissione centrale per le
garanzie statutarie. La commissione è autonoma. La proposizione del ricorso non
sospende la esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa decisione
dell'organo di garanzia statutaria competente.
Art. 42
(Norme sulla
presentazione e sulla notifica dei ricorsi)
I ricorsi debbono essere presentati personalmente o per
raccomandata:
- entro quattro giorni dalla data in cui l'atto sia stato adottato
o risulti che l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero dalla data in cui
la decisione dell'organo di garanzia statutaria sia stata notificata;
- entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati delle singole
assemblee o dalle decisioni delle commissioni di garanzia congressuale.
I ricorsi devono essere comunicati dal presentatore all'organo che
ha emesso l'atto impugnato, nel caso di ricorsi in materia elettorale,
all'organo direttamente interessato. Gli interessati possono presentare memorie
e produrre documenti entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Le decisioni della commissione per le garanzie statutarie non sono
esecutive sino a quando non siano divenute definitive.
Art. 43
(Termini per le
decisioni della commissione centrale per le garanzie statutarie. Presa d'atto
del tacito accoglimento del ricorso)
La commissione centrale per le garanzie statutarie decide entro
sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. In caso di mancata decisione entro
il termine di cui al primo comma prorogabile motivatamente di ulteriori trenta
giorni per una sola volta, il ricorso si intende accolto. I termini di cui al
primo comma sono ridotti a otto giorni, non prorogabili, per la elezione dei
delegati alle assemblee.
Art. 44
(Esame dei ricorsi -
Ricusazione)
La commissione per le garanzie statutarie e le commissioni per il
controllo del tesseramento esamina i ricorsi in ordine cronologico. Può
derogare al criterio cronologico, in casi di particolare urgenza, a maggioranza
assoluta dei componenti della commissione.
I singoli componenti della commissione per le garanzie statutarie
non possono partecipare a riunioni che li riguardino direttamente.
L'interessato può ricusare uno o più componenti delle commissioni per
comprovati motivi.
Art. 45
(Esecuzione delle
decisioni)
L'esecuzione
delle decisioni sui ricorsi è affidata agli organi competenti ad emanare gli
atti impugnati e deve essere attuata entro dieci giorni dal ricevimento della
notifica della decisione, salvo che in questa sia indicato un termine più
breve. La commissione, nei casi di particolare urgenza e nei casi in cui gli organi
competenti non si conformino alla decisione o alle conclusioni dei ricorsi
accolti per decorrenza termini, può provvedere direttamente con la nomina di
commissari per il compimento di singoli atti. La commissione può altresì, nei
casi di violazione dello Statuto e dei regolamenti compiuti da organi dell’associazione,
procedere alla loro sospensione per il periodo massimo di un mese od al loro
scioglimento. In tal caso deve procedere alla nomina di un commissario
straordinario per la convocazione dell'assemblea. In caso di tacito
accoglimento del ricorso, il ricorrente deve notificare, a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla commissione centrale per le garanzie
statutarie e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, entro trenta giorni
dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti articoli, la presa d'atto
del tacito accoglimento del ricorso.
Art. 46
(Misure disciplinari)
Le misure
disciplinari sono:
a) il richiamo;
b) la
sospensione;
c) l'espulsione.
Le misure
disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari. Restano salve le
competenze della Direzione centrale e delle direzioni provinciali, nei casi
previsti dallo Statuto
Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e d
biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni.
La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e
politici che l'appartenenza all’associazione comporta.
Essa non può superare la durata di dodici mesi.
Il Collegio dei probiviri, per gravi e motivate ragioni, può
dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione.
La sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione
definitiva dal Collegio dei probiviri comporta la decadenza dalle cariche
dell’associazione.
L'espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri
morali e politici che arrechino grave pregiudizio all’Associazione.
L'espulsione è comunicata alla Sezione, al Comitato provinciale ed
alla Direzione centrale. L'espulsione può essere resa pubblica con decisione
dell'organo giudicante.
Art. 47
(Organi disciplinari)
E’
organo disciplinare dell’Associazione: il Collegio centrale dei probiviri. E’
composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti.
I componenti dei collegio dei probiviri sono eletti dal Comitato
Regionale, nella sua prima seduta, a scrutinio segreto. Ciascun consigliere può
votare per un numero di candidati non superiore ad 1/3 dei componenti del
Collegio. Le liste, da presentarsi per il Collegio e distinte per candidati
effettivi e candidati supplenti, devono contenere un numero di nominativi pari
almeno al doppio di componenti del Collegio. Possono essere eletti coloro che si
siano distinti per la propria attività nel campo politico, economico.
Il presidente dei collegio è nominato dai componenti del collegio
con voto palese.
Art. 48
(Atti di indisciplina gravi)
La
Direzione regionale per atti di indisciplina che comportino gravi conseguenze
politiche, può disporre, in casi di urgente necessità, la sospensione
dell'iscritto a titolo cautelativo. In tal caso deve immediatamente deferire il
socio al Collegio centrale dei probiviri.
Contro la decisione
disciplinare della Direzione l'interessato può ricorrere al Collegio centrale
dei probiviri
Art. 49
(Incompatibilità dei
probiviri)
La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato
l'incompatibilità con l'accettazione di ogni incarico esecutivo a livello
provinciale o regionale.
L'accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma
precedente, o la presistenza degli stessi all'elezione, comporta la decadenza
dall'incarico proboviro. In caso di decadenza o dimissioni il collegio è
integrato con i candidati che seguono immediatamente in graduatoria.
Art. 50
(Domanda di
riammissione all’associazione)
Le domande di riammissione all’associazione di soci espulsi non
possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione.
Sulle domande deve esprimere un parere l'organo che ha comminato
l'espulsione. Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nell’associazione
se non dopo dodici mesi dalla riammissione.
Art. 51
(Garanzie per la
difesa del socio - Contestazione addebiti - Notifica)
E' garantita la difesa del socio sulla base del principio della
contestazione degli addebiti e del contraddittorio. Il Presidente del Collegio
contesta ai soci interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso
eventuali. In caso di esclusione di
ogni addebito, il Collegio decide i modi e le forme della tutela
dell'onorabilità dell'interessato e dell’associazione.
Art. 52
(Termini per le
decisioni dei collegi dei probiviri)
Il collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di
novanta giorni dal ricevimento della denuncia o della segnalazione.
Qualora il Collegio dei probiviri, per gravi motivi, ritenga necessaria
una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e
notificata agli interessati e alla Direzione Regionale. La durata di tale
proroga non può eccedere i quarantacinque giorni. Sono prive di qualsiasi
effetto le decisioni prese dal collegio dei probiviri dopo il decorso dei
termini previsti dai primi due comma del presente articolo.
Art. 53
(Quorum per la validità delle decisioni dei
collegi dei probiviri e della commissione per le garanzie statutarie)
Per la validità delle decisioni dei collegi dei probiviri e della
commissione per le garanzie statutarie è necessaria la maggioranza assoluta dei
componenti di ogni organo giudicante.
Art. 54
(Sospensione dei
termini per le impugnazioni)
Tutti i termini per l'inoltro e l'esame dei ricorsi e per la
impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia statutaria e dei collegi
dei probiviri sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6
gennaio, e per trenta giorni in occasione delle assemblee dell’Associazione.
TITOLO QUINTO
Rappresentanza legale e gestione finanziaria
Art. 55
(Rappresentanza
legale dell’Associazione ai vari livelli - Mandati del Segretario
amministrativo - Commissione amministrativa)
Ai fini dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile la
rappresentanza legale dell’Associazione spetta, per gli atti del Comitato regionale, al Segretario amministrativo
regionale; per gli atti del Comitato provinciale, al Segretario amministrativo
provinciale; e per gli atti della Sezione, al Segretario di Sezione.
Il Segretario amministrativo è coadiuvato da una commissione
amministrativa, formata da tre membri, nominati dalla Direzione di pari livello
al di fuori dei propri componenti.
La commissione amministrativa coadiuva il Segretario amministrativo
nella elaborazione degli indirizzi e nella gestione finanziaria dell’Associazione
al fine anche del coordinamento e della vigilanza sulle gestioni amministrative
degli organi di livello inferiore.
La commissione è presieduta dal Segretario amministrativo.
Art. 56
(Gestione finanziaria e rendiconto)
L'esercizio finanziario inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre.
La gestione finanziaria dei comitati
provinciali e regionali è controllata da tre revisori dei conti effettivi e due
supplenti. Due revisori effettivi ed uno supplente sono nominati dai comitati;
un revisore effettivo ed uno supplente sono nominati per i comitati provinciali
e regionali, dalla Direzione Regionale.
La gestione finanziaria delle sezioni
dai revisori dei conti regionali.
I revisori dei conti regionali e
provinciali controllano altresì la regolare conservazione dei beni in dotazione
rispettivamente ai comitati regionali e provinciali. Ogni anno i revisori
compilano un rendiconto finanziario che deve essere sottoposto per
l'approvazione ai comitati provinciali e regionali; copia dei rendiconti
finanziari deve essere pubblicata all'albo dei comitati.
Art. 57
(Finanziamenti dell’Associazione)
Le entrate del Partito sono:
a) le quote del tesseramento degli iscritti;
b) i contributi volontari di soci;
c) i proventi delle Feste ad iniziative culturali/ricreative;
d) i proventi delle sottoscrizioni;
e) ogni altro
provento ordinario e straordinario provenienti da alienazione di beni mobili,
mobili registrati e immobili.
.
La Direzione Regionale fissa la quota
del tesseramento e determina la ripartizione tra i livelli periferici
TITOLO SESTO
Norme finali e
transitorie
Art. 58
(Modifica dello Statuto)
Le norme del presente Statuto possono
essere modificate dall’Assemblea Regionale a maggioranza assoluta dei voti dei
rappresentati.
Art. 59
(Regolamenti)
I regolamenti previsti dal presente
Statuto e quelli relativi alle elezioni da esso previste sono approvati dal Comitato
Regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 60
(Organo di governo transitorio)
In attesa che si completi l’organizzazione e che si renda efficace il
tesseramento del partito le funzioni direttive relative agli organi di governo
sono esercitate fino al 31 maggio 2010 dai componenti il Comitato Costitutivo
Promotore che opera dal gennaio 2009.