STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIA MIGLIORE"

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INDICE

            1. Denominazione - Sede - Finalità
            2. I soci
            3. Gli organi
            4. Garanzie Statutarie

TITOLO PRIMO
Denominazione - Sede - Finalità

Art. 1

È costituita l'associazione politica denominata: "ITALIA MIGLIORE".  L'Associazione è a carattere regionale, ha la sua sede legale nel Comune di PARMA e si articola in Sezioni territoriali.

Art. 2

Per tutte le attività dell'Associazione il Segretario Regionale dovrà utilizzare il simbolo allegato al presente statuto.  Il Segretario Regionale potrà, di volta in volta, delegare all'utilizzo del simbolo, i Segretari Provinciali, i Segretari di Sezione o altri soci.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci, da elargizioni di terzi e dai proventi di manifestazioni culturali e ricreative.

Art. 4

L'Associazione fonda la sua attività sul rispetto dei valori universali di libertà, giustizia sociale e solidarietà e ispira la sua azione alla difesa del primato della persona in ogni sua espressione e al rispetto e alla tutela dei diritti.
L'Associazione si riconosce negli ideali e nei principi propri della tradizione democratica occidentale ed europea e favorisce, nel rispetto delle regole delle istituzioni rappresentative, la partecipazione popolare attiva e l'esercizio dei diritti di cittadinanza.
L'Associazione si propone la finalità di promuovere iniziative che concorrano a costruire una nuova offerta politica che contribuisca a realizzare una moderna democrazia, secondo le linee indicate dal manifesto del buon governo allegato al presente statuto.

In particolare gli scopi dell'Associazione consistono nel:
- dare risalto e centralità al valore della persona umana quale soggetto di diritti e di doveri, meritevole di tutela sotto il profilo etico, economico, sociale e culturale;
- concorrere alla piena attuazione dei principi di autonomia e sussidiarietà nel contesto delle istituzioni territoriali;
- responsabilizare i cittadini alle sfide della modernità, alla necessità di uno sviluppo sostenibile e all'affermazione dei nuovi diritti civili e sociali;

- valorizzare l'importanza dell'iniziativa individuale e dell'incentivazione all'impresa, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e con le Associazioni attive sul territorio;
- promuovere studi, ricerche,incontri ed iniziative editoriali che favoriscano la realizzazione delle finalità associative promosse

TITOLO SECONDO

I soci

Art. 5

Sono soci dell’Associazione i cittadini che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla sua azione politica, ne facciano domanda, abbiano compiuto i 16 anni di età e si riconoscono nei principi e nelle finalità indicati nel presente Statuto e nelle decisioni assunte dagli organi dell’Associazione.


Sono altresì iscritti di diritto i tesserati alle associazioni culturali e/o politiche alle liste civiche o comunque a gruppi organizzati che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, previa accettazione reciproca

Art. 6

I soci hanno il diritto di partecipare all'attività dell’Associazione, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere all’elezione degli organi statutari. I soci possono esercitare l'elettorato attivo dopo quattro mesi dalla loro iscrizione. L'anzianità di iscrizione si computa dalla data di presentazione per le domande. In occasione delle assemblee sezionali, provinciali, regionali, per garantire la legittimità della base elettorale hanno diritto al voto solo i soci regolarmente iscritti entro l'anno precedente quello della delibera di convocazione dell’assemblea e che abbiano preventivamente rinnovato la tessera dell'anno in corso.

Art. 7

(Il tesseramento)

Il tesseramento è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi soci. Le operazioni relative al rinnovo delle iscrizioni si svolgono dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno. Al socio spetta di diritto il rinnovo dell'iscrizione.

La Direzione Regionale dell’associazione emana le norme per l'attuazione del tesseramento, fissa l'importo della tessera e delle quote differenziate obbligatorie annuali. 

Eventuali modifiche devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

L'importo della tessera è integrato da un contributo per l'attività, annuo, libero.

L'importo della tessera sarà versato alla Direzione Regionale che lo ripartirà tra centro e periferia, con ristorno immediato. L'invio della tessera è curato dalla Direzione Regionale. Al nuovo socio verrà inviata insieme alla tessera una copia dello Statuto.

Art. 8

(Modalità per la presentazione della domanda)

La domanda di iscrizione, sottoscritta dall'aspirante socio, è presentata personalmente alla competente Sezione territoriale con il contestuale versamento della quota di iscrizione.

La domanda può altresì essere presentata, sempre di persona, in occasione di manifestazioni dell’Associazione di particolare rilievo nel corso delle quali sono promosse campagne di tesseramento.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio deve indicare la Sezione territoriale  alla quale intende iscriversi.

E' territorialmente competente la Sezione nel cui territorio il cittadino ha la residenza anagrafica. Si può derogare alla norma per motivi che il socio potrà esprimere alla commissione centrale, secondo modalità determinate da apposito regolamento. Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento d'ufficio del socio in una Sezione territoriale alla Sezione di nuova competenza.

Art. 9

(Cause ostative all'iscrizione all’Associazione)

Non possono essere iscritti all’Associazione coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle dell’Associazione.

Nei casi dubbi spetta alla Direzione Regionale la decisione sulle compatibilità dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti.

Art. 10

(Pubblicità dell'elenco degli iscritti e degli elettori)

Ogni socio ha diritto di consultare l'elenco degli iscritti della propria Sezione. Ogni dirigente o componente di organi collegiali dell’Associazione ha diritto di consultare e fare copia dell'elenco degli iscritti delle sezioni rientranti nella competenza territoriale dell'organo del quale egli fa parte.

Presso ogni Direzione Provinciale deve essere tenuto costantemente aggiornato, a disposizione dei soci che ne facciano richiesta, l'elenco degli aspiranti soci e dei nuovi iscritti di ciascuna Sezione.

Art. 11

(Commissione centrale per il controllo del tesseramento: costituzione e competenze)

E' costituita la commissione centrale per il controllo del tesseramento eletta dal Comitato Regionale nella sua prima seduta. La commissione è formata da 3 componenti effettivi e 2 supplenti scelti fra persone che abbiano particolarmente illustrato l’associazione nel campo sociale, culturale e politico.

Art. 12

(Ricorsi alla commissione centrale per il controllo del tesseramento)

Ogni socio nell'ambito della propria provincia può ricorrere avverso l'iscrizione di un nuovo socio alla commissione centrale per il controllo del tesseramento. Il ricorso deve essere presentato personalmente o inviato a mezzo di raccomandata non oltre trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nell'albo sezionale.

Art. 13

(Esame dei ricorsi - Ricusazione - Disposizioni relative alle notifiche

Le decisioni della commissione per il controllo del tesseramento vanno notificate d'ufficio agli interessati personalmente o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di dieci giorni dalle decisioni. Il segretario della commissione provvede alla notifica delle decisioni alla sezione che ha raccolto la domanda di iscrizione.

TITOLO TERZO

Gli organi

Art. 14

Gli Organi associativi sono:

1)       l'Assemblea di Sezione

2)       il Consiglio Direttivo di Sezione

3)       il Segretario di Sezione

4)       l’Assemblea Provinciale

5)       la direzione Provinciale

6)       il Comitato Provinciale

7)       il Segretario Provinciale

8)       l'Assemblea Regionale

9)       la direzione Regionale

10)    il Comitato Regionale

11)    il Segretario Regionale

12)    La Commissione centrale dei Garanti.

13)    il Collegio dei Probiviri

14)    il Collegio dei Revisori


Non possono essere eletti o nominati nei predetti organi soggetti che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato

Art. 15

(Sezione territoriale)

I soci partecipano alla vita del Partito mediante la Sezione che è l'organo di base dell’Associazione. La Sezione indirizza l'attività dei soci e svolge azione di formazione, di presenza e di proposta politica; essa è luogo di impegno attivo e di servizio.

La Sezione è territoriale. E' Sezione territoriale quella costituita in un territorio corrispondente a circoscrizioni amministrative o a un territorio comprendente, per intero, uno o più seggi elettorali.

Art. 16

(Costituzione di nuove sezioni)

Le sezioni devono essere costituite da almeno 20 soci che risiedono nel territorio.

Nuove sezioni possono essere costituite dalla Direzione provinciale o della Direzione comunale.

La costituzione delle sezioni territoriali è ratificata dal Comitato provinciale, entro 60 giorni dalla richiesta.

Il regolamento stabilisce le modalità per la costituzione di una nuova Sezione e le norme relative al coordinamento delle sezioni ai vari livelli.

Art. 17

(Organi della Sezione)

Organi della Sezione sono: a) l'Assemblea; b) il Segretario; c) il Consiglio Direttivo

Art. 18

(Competenze dell'assemblea sezionale)

L'Assemblea è l'organo deliberante della Sezione ed ha il compito di:

a)       eleggere il Segretario di Sezione;

b)       eleggere il Consiglio Direttivo;

c)       approvare la relazione annuale del segretario di Sezione e del segretario amministrativo e le linee programmatiche sulle attività sezionali;

d)       discutere su argomenti di carattere politico, nonché su quelli di carattere amministrativo di interesse della comunità locale e sui problemi organizzativi della Sezione;

Art. 19

(Competenze del Segretario sezionale)

Il Segretario:

a)       rappresenta la Sezione e ne promuove ed indirizza l'attività;

b)       convoca e presiede l'assemblea sezionale, salvo che nei casi previsti dal regolamento;

c)       convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

d)       istituisce e coordina settori e gruppi di lavoro

e)       nomina, sentita il Consiglio Direttivo, uno o più vice segretari e i responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori di essa.

Art. 20

(Competenze della Consiglio Direttivo Sezionale)

Il Consiglio Direttivo sezionale:

a)       approva annualmente, su proposta del Segretario e sulla base delle linee programmatiche deliberate dall'assemblea, il piano di lavoro della Sezione.

b)       elegge tra i propri componenti, aventi voto deliberativo, il Segretario amministrativo, con le modalità previste dal regolamento;

c)       può indicare, con voto dei propri componenti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e laico-liberale.

Art. 21

(Convocazione dell’ assemblea di Sezione)

L'assemblea di Sezione è convocata almeno quattro volte l'anno dal Segretario di Sezione. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati, affissi o pubblicati secondo le norme previste dai regolamenti, a pena di nullità delle assemblee; delle eventuali votazioni, deve essere data espressa indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

In caso di inottemperanza degli obblighi di convocazione, il Segretario decade automaticamente e la Direzione nomina un commissario incaricato della convocazione della assemblea per il rinnovo delle cariche entro 30 giorni.

Il Segretario di sezione, decaduto per cause derivanti dal mancato rispetto del presente articolo, non è rieleggibile nell'incarico per un biennio.

Art. 22

(Organi provinciali dell’Associazione)

Sono organi provinciali dell’Associazione :

a)       l’Assemblea provinciale:

b)       il Segretario provinciale;

c)       il Comitato provinciale;

d)       la Direzione provinciale.

Art. 23

  (Assemblea provinciale: composizione, competenze, periodicità)

I delegati all’assemblea sono eletti da tutti i soci delle sezioni della provincia e secondo la modalità previste dall’apposito regolamento.

All’assemblea provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato provinciale. 

L’assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’assemblea provinciale ordinaria si riunisce ogni due anni:

a)       per discutere le relazioni del Comitato provinciale ed i temi del Congresso;

b)       per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica provinciale dell’Associazione;

c)       per eleggere il Segretario e il Comitato provinciale;

L’assemblea provinciale straordinaria si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera della Direzione Regionale la quale deve decidere sulla convocazione quando ne faccia richiesta un numero di assemblee sezionali che rappresentino almeno un terzo delle sezioni della provincia, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato provinciale e sia stata deliberata la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 24

(Competenze del Segretario provinciale)

Il Segretario provinciale ha la rappresentanza politica dell’associazione nella provincia. Egli promuove e indirizza l'attività degli organi dell’Associazione ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nella provincia sulla base delle deliberazioni dei componenti statutari. In particolare:

a)       nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e i dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di convoca e presiede il Comitato e la Direzione ed è responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;

b)       cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali;

Art. 25

 (Composizione e competenze del Comitato provinciale)

Il Comitato provinciale è formato dal Segretario provinciale e dai componenti eletti dall’Assemblea provinciale.

Il Comitato provinciale attua nella provincia la linea politica dell’Associazione.

Il Comitato provinciale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti  non inferiore a otto e non superiore ad 1/4 dei componenti aventi voto deliberativo. Il Comitato provinciale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi.

Il Comitato provinciale, inoltre:

a)       approva le relazioni annuali del Segretario provinciale e del Segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l'attività dell’Associazione nella provincia, nel rispetto dei deliberati assembleari e degli indirizzi della Direzione Regionale e il preventivo di spesa del Comitato;

indica l'orientamento dell’Associazione

formula proposte agli organi centrali;

b)       ratifica le deliberazioni relative alla costituzione, divisione, fusione, soppressione ed ampliamento delle sezioni;

c)       procede per gravi e documentate ragioni allo scioglimento di organi locali e alla nomina di commissari;

d)       nomina i revisori dei conti di cui all'art. ;

Art. 26

 (Composizione e Competenze della Direzione Provinciale)

La Direzione provinciale è formata dal Segretario provinciale, dai componenti eletti dal Comitato provinciale e dal Segretario amministrativo.

La Direzione provinciale:

a)       approva, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato provinciale, il programma di attività dell’Associazione nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione Regionale e degli altri organi dell’Associazione;

b)       istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica nella provincia, in modo da accrescere la capacità di proposta dell’Associazione e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata

c)       formula proposte per la formazione e l'aggiornamento politico;

d)       ordina inchieste ed ispezioni;

La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato provinciale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Comitato provinciale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro trenta giorni dal Comitato provinciale stesso. La Direzione, ove adotti i provvedimenti di cui alla lettera d) dell'art.25, deve sottoporli, a pena di nullità, all'approvazione del Comitato provinciale, entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 27

(Organi regionali/centrali dell’associazione)

Sono organi regionali del’associazione:

a)       l’Assemblea regionale;

b)       il Segretario regionale;

c)       il Comitato regionale;

d)       la Direzione regionale

Art. 28

 (l’Assemblea  Regionale: composizione, competenze e periodicità)

L’assemblea regionale è l'assemblea plenaria dei delegati eletti. I delegati sono eletti da tutti i soci nelle sezioni della regione.

All’Assemblea regionale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato regionale e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali dell’Associazione.

L’assemblea regionale ordinaria, autorizzata dalla Direzione Regionale, si riunisce ogni due anni:

a)       per discutere le relazioni del Comitato regionale;

b)       per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica regionale dell’Associazione

c)       per eleggere il Segretario e il Comitato regionale;

L’assemblea regionale straordinaria si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera della Direzione Regionale la quale deve decidere sulla convocazione, quando ne faccia richiesta un numero di comitati provinciali che rappresentino almeno un terzo nella regione, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato regionale e sia stata deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 29

(Competenze del Segretario Regionale)

Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica dell’Associazione nella regione. Egli promuove ed indirizza l'attività degli organi dell’Associazione ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:

a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione ed è responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;

b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;

c) effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;

d) svolge azione di propulsione, di indirizzo e di coordinamento in materia di formazione e di propaganda ;

e) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali;

Art. 30 

(Composizione e competenze del Comitato regionale

Il Comitato regionale è formato dal Segretario regionale e dai componenti eletti dal congresso regionale. Fanno parte, inoltre, del Comitato regionale, con voto consultivo i segretari provinciali;

Il Comitato regionale attua nella regione la linea politica dell’Associazione.

Il Comitato regionale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore ad 1/4 dei componenti aventi voto deliberativo.

Il Comitato regionale inoltre:

a)       approva le relazioni annuali del segretario regionale e del segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l'attività dell’associazione nella regione, nel rispetto dei deliberati dell’assemblea ed il preventivo di spesa del Comitato;

b)       indica l'orientamento dell’Associazione

c)       indirizza ed orienta l'azione dei comitati provinciali al fine di garantire la necessaria coerenza con la politica regionale dell’Associazione;

d)       convoca conferenze programmatiche locali;

e)       promuove attività di formazione politica.

Il Comitato regionale deve riunirsi entro venti giorni dalla conclusione dell’Assemblea regionale.

Art. 31

(Composizione e competenze della Direzione regionale)

La Direzione regionale è formata dal Segretario regionale, dai componenti eletti dal Comitato regionale e dal Segretario amministrativo. Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo,  i segretari provinciali iscritti in una Sezione della regione.

La Direzione regionale:

a)       approva, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato regionale, il programma di attività dell’Associazione nella regione, nel rispetto dei deliberati dell’Assemblea;

b)       istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica ed amministrativa dell’Associazione  nella regione, in modo da accrescere la capacità di proposta e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata

c)       attua le deliberazioni del Comitato regionale in ordine al coordinamento delle attività dei comitati provinciali.

La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato regionale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Comitato regionale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro trenta giorni dal Comitato regionale stesso.

Art. 32

(Elezione dei Segretari: modalità e procedura)

Il Segretario sezionale, il Segretario provinciale, il Segretario regionale sono eletti dalle rispettive assemblee, secondo apposito regolamento.

L'elezione dei segretari a tutti i livelli avviene a scrutinio segreto.

Art. 33

 (Durata e rinnovo degli incarichi)

Gli organi dell’Associazione durano in carica due anni. Al loro rinnovo si procede in periodi dell'anno destinati alle assemblee elettorali previste dal presente Statuto, in modo da far svolgere in un anno deciso dal Comitato regionale l'assemblea sezionale, comunale e  regionale.

Gli organi dell’Associazione devono essere altresì rinnovati quando sia venuta meno, per qualsiasi motivo, almeno la metà dei loro componenti eletti o quando la metà dei componenti eletti si dimetta contemporaneamente

Art. 34

(Convocazione e autoconvocazione degli organi collegiali)

Gli organi collegiali dell’Associazione devono riunirsi:

a) entro quindici giorni dalla loro elezione per procedere agli adempimenti previsti dallo Statuto;

b) entro venti giorni dalla richiesta presentata, indicando l'O.d.G., da almeno 1/5 dei suoi componenti aventi voto deliberativo;

c) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto. Le richieste di cui ai precedenti comma devono essere notificate agli organi superiori competenti.

Ove non si provveda alla convocazione sette giorni prima del termine previsto per la riunione, vi provvede l'organo superiore competente secondo.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera b) del presente articolo, il primo dei firmatari della richiesta può procedere direttamente alla convocazione.

Gli organi collegiali dell’Associazione e le assemblee ordinarie di Sezione devono essere convocati quando lo richieda il segretario dell'organo immediatamente superiore. Ove non provveda entro trenta giorni il Segretario richiedente potrà effettuare direttamente la convocazione.

Art. 35

(Impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione, provinciale e regionale)

In caso di inadempimento, di dimissioni o di decadenza del Segretario di Sezione, provinciale e regionale, i rispettivi comitati sono convocati entro trenta giorni, dal primo degli eletti fra i componenti in carica, allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 dei componenti, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta nella successiva. La seconda votazione deve svolgersi entro otto giorni dalla prima. Qualora nessun candidato sia eletto, la Direzione dell'organo superiore nomina un commissario per la convocazione delle assemblee e dei relativi congressi la cui elaborazione deve avvenire entro due mesi.

Art. 36

(Gestioni commissariali)

In caso di scioglimento degli organi dell’associazione, la durata della gestione commissariale non può eccedere i sei mesi e può essere rinnovata una sola volta per gravi e provate ragioni.

Alla scadenza del termine della gestione commissariale, in caso di mancato rinnovo dell'organo, si deve provvedere alla nomina di un commissario incaricato di procedere agli adempimenti relativi al rinnovo dell'organo medesimo.

Art. 37 

(Gli organi consultivi e ausiliari)

Gli organi dell’Associazione istituiscono commissioni di settore, gruppi di lavoro e consulte in relazione alle concrete esigenze di approfondimento di temi di interesse generale e locale, nonché di presenza politica e amministrativa dell’associazione.

TITOLO QUARTO

Garanzie Statutarie

Art. 38

(Organi di garanzia statutaria)

Sono organi di garanzia statutaria:

a)       la commissione centrale per il controllo del tesseramento (artt. 9-10-11-12)

b)       la commissione centrale per le garanzie statutarie;

Art. 39

 (Competenze della commissione centrale per le garanzie statutarie)

La commissione centrale per le garanzie statutarie decide:

a)       sui ricorsi contro l’elezione degli organi centrali dell’associazione;

b)      sui ricorsi avverso atti di organi regionali, provinciali e comunali;

c)       sui ricorsi contro l'elezione di organi regionali, provinciali e sezionali;

Art. 40

(Elezione della commissione centrale per le garanzie statutarie)

La commissione centrale per le garanzie statutarie è formata da 5 membri effettivi e 2 supplenti ed  è eletta dal Congresso Regionale a scrutinio segreto. Ogni delegato può votare tre candidati.

Risultano eletti come effettivi i primi 5 candidati che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti i 2 che li seguono in graduatoria.

I membri effettivi in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Nella prima seduta la commissione elegge, fra i propri componenti effettivi ed a maggioranza semplice, il proprio Presidente.

Art. 41   

(Ricorsi per violazioni dello Statuto e dei regolamenti)

Il socio e gli organi dell’associazione possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti alla commissione centrale per le garanzie statutarie. La commissione è autonoma. La proposizione del ricorso non sospende la esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa decisione dell'organo di garanzia statutaria competente.

Art. 42 

(Norme sulla presentazione e sulla notifica dei ricorsi)

I ricorsi debbono essere presentati personalmente o per raccomandata:

- entro quattro giorni dalla data in cui l'atto sia stato adottato o risulti che l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero dalla data in cui la decisione dell'organo di garanzia statutaria sia stata notificata;

- entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati delle singole assemblee o dalle decisioni delle commissioni di garanzia congressuale.

I ricorsi devono essere comunicati dal presentatore all'organo che ha emesso l'atto impugnato, nel caso di ricorsi in materia elettorale, all'organo direttamente interessato. Gli interessati possono presentare memorie e produrre documenti entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le decisioni della commissione per le garanzie statutarie non sono esecutive sino a quando non siano divenute definitive.

Art. 43

(Termini per le decisioni della commissione centrale per le garanzie statutarie. Presa d'atto del tacito accoglimento del ricorso)

La commissione centrale per le garanzie statutarie decide entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. In caso di mancata decisione entro il termine di cui al primo comma prorogabile motivatamente di ulteriori trenta giorni per una sola volta, il ricorso si intende accolto. I termini di cui al primo comma sono ridotti a otto giorni, non prorogabili, per la elezione dei delegati alle assemblee.

Art. 44  

(Esame dei ricorsi - Ricusazione)

La commissione per le garanzie statutarie e le commissioni per il controllo del tesseramento esamina i ricorsi in ordine cronologico. Può derogare al criterio cronologico, in casi di particolare urgenza, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione.

I singoli componenti della commissione per le garanzie statutarie non possono partecipare a riunioni che li riguardino direttamente. L'interessato può ricusare uno o più componenti delle commissioni per comprovati motivi.

Art. 45

(Esecuzione delle decisioni)

L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi è affidata agli organi competenti ad emanare gli atti impugnati e deve essere attuata entro dieci giorni dal ricevimento della notifica della decisione, salvo che in questa sia indicato un termine più breve. La commissione, nei casi di particolare urgenza e nei casi in cui gli organi competenti non si conformino alla decisione o alle conclusioni dei ricorsi accolti per decorrenza termini, può provvedere direttamente con la nomina di commissari per il compimento di singoli atti. La commissione può altresì, nei casi di violazione dello Statuto e dei regolamenti compiuti da organi dell’associazione, procedere alla loro sospensione per il periodo massimo di un mese od al loro scioglimento. In tal caso deve procedere alla nomina di un commissario straordinario per la convocazione dell'assemblea. In caso di tacito accoglimento del ricorso, il ricorrente deve notificare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla commissione centrale per le garanzie statutarie e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti articoli, la presa d'atto del tacito accoglimento del ricorso.

Art. 46

(Misure disciplinari)

Le misure disciplinari sono:

a)       il richiamo;

b)       la sospensione;

c)       l'espulsione.

Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari. Restano salve le competenze della Direzione centrale e delle direzioni provinciali, nei casi previsti dallo Statuto

Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e d biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza all’associazione comporta.

Essa non può superare la durata di dodici mesi.

Il Collegio dei probiviri, per gravi e motivate ragioni, può dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione.

La sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal Collegio dei probiviri comporta la decadenza dalle cariche dell’associazione.

L'espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio all’Associazione.

L'espulsione è comunicata alla Sezione, al Comitato provinciale ed alla Direzione centrale. L'espulsione può essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante.

Art. 47

(Organi disciplinari)

E’ organo disciplinare dell’Associazione: il Collegio centrale dei probiviri. E’ composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti.

I componenti dei collegio dei probiviri sono eletti dal Comitato Regionale, nella sua prima seduta, a scrutinio segreto. Ciascun consigliere può votare per un numero di candidati non superiore ad 1/3 dei componenti del Collegio. Le liste, da presentarsi per il Collegio e distinte per candidati effettivi e candidati supplenti, devono contenere un numero di nominativi pari almeno al doppio di componenti del Collegio. Possono essere eletti coloro che si siano distinti per la propria attività nel campo politico, economico.

Il presidente dei collegio è nominato dai componenti del collegio con voto palese.

Art. 48 

(Atti di indisciplina gravi)

La Direzione regionale per atti di indisciplina che comportino gravi conseguenze politiche, può disporre, in casi di urgente necessità, la sospensione dell'iscritto a titolo cautelativo. In tal caso deve immediatamente deferire il socio al Collegio centrale dei probiviri.

Contro la decisione disciplinare della Direzione l'interessato può ricorrere al Collegio centrale dei probiviri

Art. 49

(Incompatibilità dei probiviri)

La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato l'incompatibilità con l'accettazione di ogni incarico esecutivo a livello provinciale o regionale.

L'accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la presistenza degli stessi all'elezione, comporta la decadenza dall'incarico proboviro. In caso di decadenza o dimissioni il collegio è integrato con i candidati che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 50

(Domanda di riammissione all’associazione)

Le domande di riammissione all’associazione di soci espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione.

Sulle domande deve esprimere un parere l'organo che ha comminato l'espulsione. Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nell’associazione se non dopo dodici mesi dalla riammissione.

Art. 51 

(Garanzie per la difesa del socio - Contestazione addebiti - Notifica)

E' garantita la difesa del socio sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio. Il Presidente del Collegio contesta ai soci interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso eventuali. In caso di esclusione di ogni addebito, il Collegio decide i modi e le forme della tutela dell'onorabilità dell'interessato e dell’associazione.

Art. 52

(Termini per le decisioni dei collegi dei probiviri)

Il collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della denuncia o della segnalazione.

Qualora il Collegio dei probiviri, per gravi motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e notificata agli interessati e alla Direzione Regionale. La durata di tale proroga non può eccedere i quarantacinque giorni. Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dal collegio dei probiviri dopo il decorso dei termini previsti dai primi due comma del presente articolo.

Art. 53

 (Quorum per la validità delle decisioni dei collegi dei probiviri e della commissione per le garanzie statutarie)

Per la validità delle decisioni dei collegi dei probiviri e della commissione per le garanzie statutarie è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ogni organo giudicante.

Art. 54 

(Sospensione dei termini per le impugnazioni)

Tutti i termini per l'inoltro e l'esame dei ricorsi e per la impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia statutaria e dei collegi dei probiviri sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio, e per trenta giorni in occasione delle assemblee dell’Associazione.

TITOLO QUINTO

Rappresentanza legale e gestione finanziaria

Art. 55

(Rappresentanza legale dell’Associazione ai vari livelli - Mandati del Segretario amministrativo - Commissione amministrativa)

Ai fini dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile la rappresentanza legale dell’Associazione spetta,  per gli atti del Comitato regionale, al Segretario amministrativo regionale; per gli atti del Comitato provinciale, al Segretario amministrativo provinciale; e per gli atti della Sezione, al Segretario di Sezione.

Il Segretario amministrativo è coadiuvato da una commissione amministrativa, formata da tre membri, nominati dalla Direzione di pari livello al di fuori dei propri componenti.

La commissione amministrativa coadiuva il Segretario amministrativo nella elaborazione degli indirizzi e nella gestione finanziaria dell’Associazione al fine anche del coordinamento e della vigilanza sulle gestioni amministrative degli organi di livello inferiore.

La commissione è presieduta dal Segretario amministrativo.

Art. 56

(Gestione finanziaria e rendiconto)

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

La gestione finanziaria dei comitati provinciali e regionali è controllata da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti. Due revisori effettivi ed uno supplente sono nominati dai comitati; un revisore effettivo ed uno supplente sono nominati per i comitati provinciali e regionali, dalla Direzione Regionale.

La gestione finanziaria delle sezioni dai revisori dei conti regionali.

I revisori dei conti regionali e provinciali controllano altresì la regolare conservazione dei beni in dotazione rispettivamente ai comitati regionali e provinciali. Ogni anno i revisori compilano un rendiconto finanziario che deve essere sottoposto per l'approvazione ai comitati provinciali e regionali; copia dei rendiconti finanziari deve essere pubblicata all'albo dei comitati.

Art. 57 

(Finanziamenti dell’Associazione)

Le entrate del Partito sono:

a)       le quote del tesseramento degli iscritti;

b)       i contributi volontari di soci;

c)       i proventi delle Feste ad iniziative culturali/ricreative;

d)       i proventi delle sottoscrizioni;

e)       ogni altro provento ordinario e straordinario provenienti da alienazione di beni mobili, mobili registrati e immobili.

.

La Direzione Regionale fissa la quota del tesseramento e determina la ripartizione tra i livelli periferici

TITOLO SESTO

Norme finali e transitorie

Art. 58 

(Modifica dello Statuto)

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall’Assemblea Regionale a maggioranza assoluta dei voti dei rappresentati.

Art. 59

(Regolamenti)

I regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli relativi alle elezioni da esso previste sono approvati dal Comitato Regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 60

(Organo di governo transitorio)

In attesa che si completi l’organizzazione e che si renda efficace il tesseramento del partito le funzioni direttive relative agli organi di governo sono esercitate fino al 31 maggio 2010 dai componenti il Comitato Costitutivo Promotore che opera dal gennaio 2009.

 


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